Statuto

STATUTO A.R.C.G

Art. 1
In Ginevra viene costituita una Società fra i campani dimoranti nel cantone e nelle regioni circostanti, Detta collettività assume il nome di Associazione Regionale Campana di Ginevra.
Costituita a norma degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione Italiana e svolge la propria attività nella piena osservanza delle leggi svizzere.

Art. 2
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE:

a) Riunire tutti i campani residenti in Ginevra e dintorni, al di sopra di ogni convinzione politica o confessionale.

b) Promuovere iniziative a carattere culturale, assistenziale, ricreative ed artistiche ritenute utili al rilievo morale e materiale dei campani.

c) Collaborare con le Autorità Italiane e locali nella realizzazione delle iniziative che vengono promosse nell'interesse dei lavoratori campani e degli altri connazionali emigrati.

d) Esaminare, studiare, discutere e sottoporre a chi di ragione, per ottenerne la soluzione, tutti i problemi di carattere sociale, economico ed umano che interessano in particolare i campani ed in generale tutti gli italiani nel Cantone.

e) Rafforzare e tenere saldi i vincoli morali ed affettivi con la Patria e con la Regione Campania, conservando ed incrementando le tradizionali virtù e le caratteristiche della gente campana ed il patrimonio delle sue belle tradizioni.

f) Mantenere rapporti di collaborazione con le altre Associazioni campane in Svizzera e nel Mondo e cercare di creare sinergie con le altre associazioni presenti nella Circoscrizione Consolare di Ginevra.

g) Essa pertanto curerà particolarmente le attività sociali, culturali e ricreative, promovendo: conferenze illustranti la Campania, la sua storia, la sua arte, le sue bellezze, i suoi costumi e
le tradizioni, gruppi corali, folcloristici, filo drammatici, sportivi, feste, gite sociali, interventi in favore dei campani particolarmente bisognosi, qualora, l’Associazione ha la possibilità di intervenire nel caso.

Art. 3
SOCI:

a) Possono essere Soci ordinari dell’Associazione Regionale Campana di Ginevra tutti i campani ed i loro familiari residenti nella zona. Una volta assunta tale qualifica, ogni Socio s’ impegnerà al rispetto e alla considerazione del presente Statuto.

b) I soci pagano le quote sociali e sono in possesso della tessera. Tutti sono equiparati nei diritti e nei doveri. I familiari e gli oriundi hanno diritto di frequentare i locali sociali e beneficiare dei servizi analoghi ai soci.

c) Possono essere Soci sostenitori tutti coloro che si sentono vicini alla Campania ed ai fini dell’Associazione; possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

d) Il titolo di Socio si perde per il non rispetto al pagamento delle quote sociali o per espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo.

e) Dei Soci onorari possono essere nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. Essi saranno scelti tra persone che con le loro azioni avranno contribuito sensibilmente alla realizzazione dei fini dell'Associazione.

Art. 4
L’elenco dei soci è tenuto aggiornato a cura del Comitato direttivo. Ogni socio in regola con il pagamento della quota riceve ogni anno la tessera sociale, che è l’unico documento probante sui diritti di socio. Il tesseramento avviene su scala Circoscrizionale e la tessera, unica per tutti i soci, è emessa dall’Associazione. L’ammontare della quota sociale viene stabilita dall’Assemblea per accettazione.

Art. 5
L’Associazione viene incontro alle esigenze culturali e informative dei soci e delle loro famiglie residenti in Svizzera organizzando ove possibili incontri e conferenze, pubblicando bollettini informativi o notiziari sulla nostra regione.

Art. 6
L’Associazione promuove inoltre iniziative atte a favorire la parità di trattamento tra campani, italiani ed altre nazionalità, sotto ogni aspetto, sia nei rapporti di lavoro sia nella vita civile, economica e culturale.

Art. 7
L’Associazione deve anche sollecitare iniziative e attività del Governo Regionale, degli enti pubblici e delle rappresentanze consolari all’estero, volte a garantire la più completa assistenza agli emigrati campani, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 8
L’Associazione non persegue fini di lucro. I suoi mezzi finanziari provengono:

a) Dalle quote annuali dei soci
b) Da eventuali regali, donazioni e lasciti
c) Dal ricavato delle manifestazioni culturali e ricreative organizzate

Ogni socio ha il diritto di verificare sotto ogni aspetto l’andamento finanziario e amministrativo dell’Associazione.

Art. 9
Organo supremo dell’Associazione è l’Assemblea ordinaria dei soci, che si tiene una volta all’anno ed è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti. Rientrano tra i suoi compiti:

a) Deliberare sulle proposte presentate dai soci
b) Eleggere il presidente e il Comitato direttivo
c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
d) Fissare la quota sociale conformemente all`art. 8
e) Nominare due revisori dei conti
f) Modificare lo statuto e deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente agli art. 14 e 15 del presente statuto.

Art. 10
Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano oppure, su richiesta di due terzi dei presenti al momento dell’assemblea a scrutinio segreto. Presidente e membri del Comitato direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Le cariche sono a titolo onorario e non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Art. 11
Il Comitato direttivo è composto da:

a) Un presidente
b) Un vicepresidente
c) Un segretario
d) Un vicesegretario/comunicazioni
e) Un cassiere:
f) Un vice cassiere/comunicazioni
g) Logistica

La ripartizione delle cariche avviene in seno al Comitato stesso.

Art. 12
Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri del Comitato lo ritiene necessario.

Art. 13
Ogni proposta di modifica dello statuto o di scioglimento dell’Associazione va prima presentata al Comitato direttivo. Se la maggioranza la ritiene fondata, il Comitato convoca un’Assemblea straordinaria, che decide in merito.

Art. 14
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida solo se sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz’ora dall’orario di apertura dei lavori, l`Assemblea straordinaria è considerata di seconda convocazione e può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza semplice dei presenti, per sciogliere l’Associazione la maggioranza dei due terzi in seconda convocazione.

Art. 15
Il patrimonio dell’Associazione è di sua proprietà esclusiva. In caso di scioglimento i suoi averi, dopo la liquidazione delle pendenze, saranno devoluti agli organismi assistenziali italiani esistenti nel Cantone di Ginevra o passano ad una realtà associativa con gli stessi scopi, anche se si tratta di un’Associazione di un’altra Regione.

Art. 16
Per principio, e per intenzione gli articoli 1,2,3,4,5, 13 e 14 del presente statuto sono immutabili.

Art. 17
Il Comitato direttivo deve vigilare sull’osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci. Per le sue attività correnti può anche redigere e approvare un regolamento interno (appendice), che va approvato a maggioranza semplice dei suoi membri.

Art. 18
Copie del presente Statuto sono depositate presso il Consolato Generale d’Italia e presso le competenti autorità svizzere del Cantone di Ginevra se verrà richiesto.

Ginevra il 22 Marzo anno 2024


Marcello Marano
Segretario

Antonio Vivolo
Presidente